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ASSE - Associazione per lo Sviluppo Sociale ed Economico
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mercoledì 25 novembre 2009
 
 
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Dotare il territorio dei sistemi strutturali basilari per lo sviluppo socio economico, che possano interconnettere realtà, servizi e sistemi
 
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Lo STATUTO di ASSE – Associazione per lo Sviluppo Sociale ed Economico


ART. 1) COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata ASSE con sede in Matera alla via Agri 9, avente durata illimitata.

La sede dell’Associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’Assemblea in sessione ordinaria.
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e cooperazione sociale
.

ART. 2) GLI SCOPI PERSEGUITI DALL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione :

1) ha il compito di individuare e di occuparsi delle varie tematiche di disagio sociale ed economico del comprensorio promovendo tutte le iniziative necessarie al pieno sviluppo del territorio;

2) si adopera per favorire, incentivare e promuovere la cultura della collaborazione e dell’aggregazione socio-economica tra il territorio materano e le realtà ad esso vicine, dentro e fuori i confini della Basilicata;

3) promuove l’estensione di una corretta cultura dello sviluppo sociale, anche attraverso progetti formativi propri o di terzi;

4) funge da connettore tra le diverse realtà sociali presenti sul territorio a livello politico, culturale, sociale ed economico.

5) promuove e si adopera per l’integrazione di tutte le realtà associative presenti sul territorio al fine ultimo di incentivare la cooperazione, la diffusione della cultura in ogni sua forma, in particolar modo quella associativa, e lo sviluppo collettivo.

L’opera dell’Associazione, tenuto conto dei suoi fini e dei suoi mezzi, si articola principalmente nei settori:

a) dello sviluppo dei servizi strutturali e sociali necessari al territorio ;

b) del progresso, sviluppo ed organizzazione del settore turistico ed ambientale della città, della provincia e del comprensorio;

c) della valorizzazione, tutela e produttività del patrimonio storico, ambientale culturale ed architettonico;


d) dell’integrazione tra la realtà socio-economica materana e le zone limitrofe (provincia ed area murgiana) in condizioni di pari dignità e di importanza reciproca;


e) delle tematiche legate al disagio sociale in tutte le sue forme ed espressioni;


f) della promozione e dello sviluppo della cultura in tutte le sue forme.

ART. 3) GLI ASSOCIATI

Sono Associati tutti coloro che approvano e ritengono di far propri i principi su cui l’Associazione si fonda ed agisce.
Ogni associato ha diritto di voto in Assemblea secondo quanto stabilito nel regolamento, purché sia in regola con il versamento delle quote sociali.
Possono essere Associati sia persone fisiche sia persone giuridiche.
Ogni Associato contribuisce, secondo i limiti prestabiliti, al funzionamento, al finanziamento ed alla crescita dell’Associazione.
L’esclusione o l’ammissione di un Associato è decisa dal Direttivo con voto unanime. Sulla decisione del Direttivo, l’Associato o l’aspirante tale, può richiedere il parere vincolante dell’Assemblea, che decide con le maggioranze previste per la seduta straordinaria.
Ciascun Associato può presentare un’iniziativa dettagliata nelle forme e nei contenuti in Assemblea e farla votare al fine di raccogliere il 50% più uno dei consensi dei presenti. Il Direttivo ha l’obbligo di sviluppare la proposta accolta.
Gli Associati possono essere informati ed accedere ai documenti e agli atti della Associazione.
L’attività svolta dagli Associati in favore e per conto della Associazione, nonché tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART 4) STATUS DI ASSOCIATO
Si perde la qualità di Associato per:

a) comportamento palesemente contrario agli scopi e agli interessi dell’Associazione così come stabiliti nel presente Statuto;

b) comportamento contrario alla Legge ;

c) decesso;

d) recesso volontario.

L’esclusione di cui ai punti a) e b) è deliberata dall’Assemblea straordinaria. L’ Associato escluso, sussistendone le condizioni, può essere riammesso su delibera dell’Assemblea con la medesima maggioranza, purché siano decorsi almeno due mesi dall’atto di esclusione.
Gli Associati che liberamente contribuiscono oltre i limiti fissati dallo Statuto al funzionamento, al finanziamento e alla crescita dell’Associazione, mantengono comunque le stesse capacità e gli stessi vincoli degli altri Associati.

ART 5) L’ASSEMBLEA
L’approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Direttivo sono approvate dall’Assemblea, che è l’organo decisionale.
Essa assolve tale funzione primaria attraverso il vaglio e l’approvazione dei progetti e delle iniziative poste in essere dai Associati o dal Direttivo.
Dell’Assemblea fanno parte tutti gli Associati.
Chiunque può partecipare alle riunioni assembleari.
L’Assemblea è indetta su iniziativa di almeno 1/10 dei Associati o su iniziativa del Direttivo.
Gli Associati fuori sede potranno esprimere il proprio voto ed il loro parere in Assemblea a mezzo posta, fax, mail o altra forma idonea, purché lo stesso sia pervenuto prima dell’inizio dei lavori.
L’Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria:

a) sessione ordinaria:
- adozione delle proposte, delle azioni e dei progetti inoltrati dal Direttivo;
- approvazione del bilancio contabile, e di eventuali contributi dovuti dagli Associati ;
- valutazione annuale sull’operato dell’Associazione ;
- le spese per la gestione ordinaria e per il finanziamento delle attività approvate dall’Assemblea;
- adozione delle proposte dei singoli Associati.

b) sessione straordinaria:
- costituzione e scioglimento dell’Associazione;
- destinazione dei fondi dell’Associazione in caso di scioglimento;
- nomina di un Collegio dei probiviri;
- elezione dei membri del Direttivo;
- revisione dello Statuto;
- nomina e revoca del Presidente dell’Associazione;
- decisione sull’ammissione o sull’esclusione del Associato o dell’aspirante tale;
- esclusione dei membri dal Consiglio Direttivo;
- modifica dello Statuto.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione in sessione ordinaria quando sono presenti la metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione, e nelle successive, è regolarmente costituita con 1/3 degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea è regolarmente costituita in sessione straordinaria in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Associati e delibera con maggioranza pari ai 2/3 dei presenti;
in seconda convocazione, e nelle successive, è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea deve riunirsi periodicamente e almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
E’ ammessa la delega di voto: essa deve essere scritta con indicazione dell’oggetto e ciascun Associato non può avere più di una delega.

ART. 6) IL DIRETTIVO
Il Direttivo è eletto dall’Assemblea in proporzione al numero degli Associati:

  • 3 Membri fino a 25 Associati;

 

  • 5 Membri fino a 50 Associati;

 

  • 7 Membri oltre 50 Associati.

 

Ogni Associato può candidarsi ed essere eletto Membro del Direttivo.
L’elezione avviene in Assemblea straordinaria dove gli Associati votano coloro i quali si siano presentati come candidati:
i primi 3 (5; 7) votati, per ordine di preferenze risultano eletti. In caso di ex aequo si va al ballottaggio.
Il Direttivo ha funzione propositiva, redigente e di controllo su tutto ciò che riguarda la vita dell’Associazione; indice le riunioni assembleari, presiede l’attività assembleare, predispone la valutazione annuale su tutta l’attività sociale ed economica dell’Associazione.
I Membri del Direttivo hanno diritto di voto in Assemblea.
Il Direttivo cura il sistema informativo e di convocazione dei Associati.
Spetta al Direttivo il compito di programmare l’attività dell’Associazione e i temi che essa andrà ad affrontare periodicamente.
Il Direttivo dispone tutte le misure utili ed idonee affinché i progetti dell’Associazione trovino attuazione concreta e tangibile in conformità con gli obiettivi statutari.
Il Direttivo cura ed organizza, attraverso l’apporto e l’operato dei singoli Membri dell’Associazione o di gruppi di essi, l’attuazione di ogni progetto o iniziativa.
Il Direttivo propone e cura l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Il Direttivo dura in carica due anni.

ART. 7) IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto tra i membri del Direttivo ed ha funzioni di rappresentanza legale.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica due anni.
Può essere revocato per giusta causa dall’Assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, ovvero mediante istanza proposta alla competente Autorità Giurisdizionale.
Presiede le riunioni del Direttivo e coordina l’attività dello stesso con funzione di controllo ed impulso.
Cura i rapporti con i privati e le Pubbliche Amministrazioni.
In caso di assenza o di impedimenti, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. Questi è eletto insieme al Presidente e coadiuva il lavoro dello stesso.

ART. 8) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
L’Associazione si doterà di un fondo comune costituito da versamenti periodici, non restituibili, e da qualsiasi liberalità e/o donazione erogata da persone fisiche, società, istituzioni, o enti pubblici o privati.
La gestione del fondo e della contabilità è attribuita ai Tesorieri che sono nominati e sostituiti dal Direttivo con parere unanime .
Per tutte le spese necessarie all’attuazione dei progetti e alla realizzazione degli scopi associativi, nonché al normale o straordinario sostentamento della funzione associativa, occorre la deliberazione dell’Assemblea riunita in sessione ordinaria.
Non si fa luogo a tale procedimento se le spese non superano un valore minimo fissato dal Regolamento.
In questo caso decide a maggioranza il Direttivo.

ART 9) BILANCIO
Il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttivo e dai Tesorieri, è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea lo approva entro e non oltre il 30 Giugno dell’anno successivo. Ogni eventuale attivo viene inderogabilmente imputato al fondo sociale, salvo diversa disposizione di legge.
Il bilancio preventivo è predisposto e approvato con le stesse modalità di cui sopra entro il dicembre dell’anno antecedente rispetto al quale si riferisce.
Il bilancio rimane disponibile presso la sede sociale e viene depositato 15 giorni prima della sua approvazione affinché sia consultabile dagli Associati.

ART. 10) SCIOGLIMENTO
L’Assemblea, vista la proposta del Direttivo, decide, riunita in sessione straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore (così come previsto dall’art 5 co. 4 L. 266/91).
Il Direttivo può proporre con voto unanime lo scioglimento dell’Assemblea.
L’Associazione dovrà altresì considerarsi sciolta:

  • se il numero degli Associati scende a meno di tre unità;

 

  • per impossibilità di conseguire i propri scopi;

 

  • se non dovesse riunirsi, per più di cinque volte consecutive, un’Assemblea regolarmente indetta.

 


ART 11) ASSICURAZIONE
L’Associazione, previa delibera del Direttivo, deve assicurarsi per i danni derivanti agli associati o ai terzi in occasione delle proprie attività.

ART. 12) NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento; alle disposizioni della Legge n. 266 del 1991 e successive, alla normativa di cui al D.Lgs. n.460 del 1997; nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Si fa inoltre esplicito rinvio alle normative vigenti per tutto quanto attiene alla responsabilità patrimoniale dell’Associazione.
Si dichiara inoltre che lo stesso a norma dell’art. 8 della Legge n. 266 del 1991 è esente da imposte di bollo e di registro

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Calcolo interessi rivalutazione monetaria secondo indice istat
Il form che calcola i coefficienti di rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di luglio 2007. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitti e locazioni che per gli assegni di mantenimento dovuti al coniuge separato. Il relativo indice ISTAT è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 382. ISTAT di LUGLIO 2007 = 130,2

 

        

 http://www.iaconet.com/calcolo-interessi-rivalutazione-monetaria-istat.htm

 

A proposito degli indici dei prezzi al consumo Istat: L'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA). I tre indici hanno finalità differenti. Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio del affitto e locazione immobili o assegno dovuto al coniuge separato e/o divorziato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, che si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Infine, l'Istat (Istituto Nazionale Statistiche) rilascia certificazioni dell'indice dei prezzi FOI presso tutti i Centri di informazione statistica (CIS) presenti sul territorio nazionale. In alcuni CIS è anche disponibile un servizio di segreteria telefonica che fornisce 24 ore al giorno il valore dell'ultimo indice FOI.
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